Nel corso degli ultimi mesi quasi tutte le banche hanno inviato un documento ai propri clienti per chiarificare come conteggeranno gli interessi.
Perché?
Si tratta dell’attuazione di un recente decreto che, dopo una diatriba durata oltre 20 anni, ha finalmente delineato un processo trasparente su come capitalizzare gli interessi dovuti, debitori e creditori (in applicazione dell’art. 120 del Testo Unico Bancario).
Per i clienti delle banche, e in particolare per i debitori, ciò costituisce un vantaggio perché si risolve l’annoso problema dell’anatocismo bancario, una prassi che penalizzava gli affidati.
Cosa significa ‘anatocismo’
Con il termine anatocismo si indica il computo e la capitalizzazione infrannuale degli interessi: ne segue che gli interessi capitalizzati, ad es. ogni tre mesi, diventano capitale al quale commisurare gli interessi del trimestre successivo.
L’anatocismo bancario descrive quindi una prassi di computo degli interessi infra-annuale che le banche applicano al fine di amplificare l’ammontare di interessi dovuti.
Perché l’anatocismo bancario è un problema
Nonostante l’anatocismo non possa considerarsi al pari dell’usura (i.e. applicazione illecita di interessi molto elevati), capitalizzare gli interessi in corso d’anno (che poi producono altri interessi per il medesimo anno) può mettere in difficoltà coloro che hanno chiesto finanziamenti alla propria banca. Maggiore è la frequenza con la quale si capitalizzano gli interessi in corso d’anno e maggiore sarà il costo effettivo del finanziamento che andrà a gravare sul debitore, il quale si era magari illuso di poter sostenere un prestito in base all’interesse semplice, computato al tasso nominale annuo negoziato.
La tabella seguente illustra come un prestito di euro 300.000 con scadenza a 10 anni al tasso nominale annuo del 5%, comporti un tasso effettivo annuale ben più elevato se: 1) gli interessi vengono capitalizzati nel corso dell’anno; 2) la frequenza di ricapitalizzazione aumenta.
Capitalizzazione interessi | Totale interessi pagati in 10 anni | Tasso effettivo annuale |
Nessuna | 150,000 | 5.00% |
Annuale | 188,668 | 6.29% |
Semestrale | 191,585 | 6.39% |
Trimestrale | 193,086 | 6.44% |
Mensile | 194,103 | 6.47% |
Dal I° ottobre 2016, tutte le banche devono seguire il seguente processo
A seguito della Delibera CICR (Comitato Interministeriale del Credito ed il Risparmio) del 3 agosto 2016, gli interessi possono essere capitalizzati (producendo interessi su interessi) solo annualmente dalla banca e solo se il cliente ne dà esplicito consenso. Il conteggio degli interessi dovuti è eseguito annualmente ed il cliente può scegliere di pagare quanto dovuto di anno in anno (dal I° marzo), evitando così ogni forma di anatocismo.
Tutti i correntisti, se non l’hanno già fatto, dovranno quindi dare istruizioni alla propria banca su come trattare gli interessi che diventeranno esigibili.
Ovviamente, le banche devono seguire questo processo sia per quanto riguarda gli interessi debitori sia per quanto riguarda quelli creditori.
Sono stato affetto dall’anatocismo bancario: posso chiedere un risarcimento?
Tecnicamente è possibile entrare in contenzioso con la banca se, a seguito dell’entrata in vigore di una norma, si può provare che la banca non vi si è prontamente adeguata ed ha quindi applicato pratiche non conformi alla norma stessa.
In pratica, il consiglio è quello di appellarsi solo se gli importi coinvolti sono elevati (i.e. affidamenti superiori a 1 milione euro), altrimenti si rischia di incorrere in spese di perizia ed amministrative superiori al danno effettivamente conseguito.
Storicamente, il tema dell’anatocismo non è mai stato ben regolamentato in Italia. Alle varie sentenze della Cassazione si sono susseguite nel tempo varie delibere del C.I.C.R. che fino ad ottobre 2016 non sono state in grado di risolvere chiaramente il problema del conteggio e della capitalizzazione degli interessi da parte delle banche (e conseguenti richieste di risarcimento da parte dei correntisti).
In linea di massima, un cliente ha buone probabilità di portare a buon fine una richiesta di risarcimento se si possono provare le condizioni riassunte nella seguente tabella, in base a quando le possibili ‘infrazioni’ sono state commesse.
Norma di riferimento | Cosa sancisce | Cosa si può contestare |
Delibera C.I.C.R. del 09.02.2000 | Dal 9 febbraio 2000 interessi sia debitori sia creditori devono essere applicati con pari frequenza | La banca ha continuato ad applicare disparità fra interessi creditori (es. annuale) e debitori (es. trimestrale) anche dopo il 9 febbraio 2000 |
Delibera C.I.C.R. del 03.08.2016 | Dal 1 ottobre 2016, non è più consentito il computo infra-annuale degli interessi ma essi possono essere capitalizzati solo con frequenza annuale | La banca ha continuato a capitalizzare interessi infra-annuali, o non è stato fornito un conteggio annuale degli interessi con la possibilità per il cliente di saldare il dovuto |
Tutti gli altri casi vanno attentamente valutati in quanto sia la legislazione sia le interpretazioni della magistratura che si sono susseguiti nel tempo hanno data adito ad un ampio spettro di possibili soluzioni, a volte anche in contrasto fra loro.
Per ulteriori punti di vista si rimanda anche ad un articolo pubblicato su www.iusletter.com, disponibile qui: articolo_iusletter.
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Alberto Miazzi
Ringrazio, per la redazione del presente articolo:
Tecla Biasin
Enrico Miazzi